Cass. civile, sez. II del 1969 numero 727 (06/03/1969)


Il curatore dell'eredità giacente dispone di poteri originari ed autonomi, che sono più ampi di quelli conferiti al semplice chiamato all'eredità e che non incontrano se non quei limiti che sono espressamente stabiliti dalla legge o che risultano indirettamente dagli scopi che la sua attività è destinata a realizzare in rapporto agli interessi che ne costituiscono il presupposto. Il curatore dell'eredità giacente può pertanto esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari.

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