Cass. civile, sez. II del 1969 numero 3239 (09/10/1969)


Nella società di persone, poiché le ragioni dei creditori della società - sono garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci, il divieto (art.2280 cod. civ.), fatto ai liquidatori, di ripartire tra i soci, anche solo parzialmente, i beni sociali, finché non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate, per il pagamento dei debiti non ancora scaduti, le somme necessarie, non è inderogabile. Può, pertanto, essere del tutto omesso il procedimento di liquidazione, nel caso in cui lo statuto sociale stabilisca quale destinazione debba avere il patrimonio sociale, o, in mancanza di apposito patto, i soci siano d'accordo sul modo come procedere alla definizione integrale dei rapporti preesistenti. in tali ipotesi, i terzi, ove non si ritengano sufficientemente garantiti dalla responsabilità personale ed illimitata dei soci, possono servirsi delle normali misure cautelari e, qualora provino che in concreto dalla omessa liquidazione sia derivato un pregiudizio ai loro diritti, chiedere il risarcimento dei danni per responsabilità aquiliana a carico di coloro che hanno eluso il procedimento formale di liquidazione.

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