Cass. civile, sez. II del 1967 numero 1458 (20/06/1967)


La clausola con cui il testatore si sia limitato a diseredare uno dei suoi successibili per legge, è invalida. Tuttavia è inapplicabile la sanzione della nullità qualora si accerti che dalla clausola di diseredazione risulta indirettamente e implicitamente che il testatore abbia voluto disporre dei propri beni a favore di altri successibili per legge: nella specie, a favore dei fratelli ma escludendo i figli di un fratello defunto.

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