Cass. civile, sez. II del 1958 numero 3426 (23/10/1958)


Nell'ipotesi di legato che attribuisce a taluno l'usufrutto di determinati beni, conferendogli nel contempo la facoltà di venderli, quest'ultima clausola, qualora, avuto riguardo alla reale volontà del testatore, debba essere intesa nel senso che l'usufruttuario possa vendere liberamente, senza il consenso del nudo proprietario, deve considerarsi inefficace e come non apposta, purchè incompatibile con l'essenza dell'usufrutto, ancorchè all'usufruttuario sia imposto l'obbligo di conservare il prezzo ricavato dalla vendita, limitandosi a percepirne i frutti.

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