Cass. civile, sez. II del 1954 numero 3152 (28/09/1954)


L'accertameto dell'indegnità a succedere, per formazione di un testamento falso, di chi ha iniziato un giudizio per ottenere la dichiarazione di falsità di un altro testamento dello stesso de cuius, nonchè la declaratoria di indegnità a succedere del convenuto, deve ritenersi di natura preliminare, in quanto, se l'attore fosse escluso dalla successione come indegno, ne deriverebbe per lui la mancanza di interesse a far accertare l'indegnità a succedere del convenuto.Ma perchè si abbia pregiudizialità dell'uno rispetto all'altro accertamento, occorre che il convenuto abbia specificamente chiesto la pronuncia di indegnità dell'attore, quale autore del falso, non essendo sufficiente sostenere e domandare al giudice che sia dichiarato falso l'atto di ultima volontà in base al quale l'attore agisce.

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