Cass. civile, sez. I del 2016 numero 4967 (14/03/2016)



In materia di diritto societario, alla stregua del fondamentale criterio di buona fede, illuminato dal rilievo della intenzione comune delle parti, appare intrinsecamente contraddittorio, in presenza di una clausola statutaria finalizzata a garantire, con riferimento a determinate materie, un potere di interdizione ad una minoranza determinata, contemporaneamente consentire alla maggioranza non qualificata di modificare liberamente la previsione che tale potere attribuisce. In altre parole, salva una non equivoca diversa volontà negoziale, una clausola che protegga la minoranza, richiedendo una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie, non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

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