Cass. civile, sez. I del 2016 numero 4455 (07/03/2016)



L'art. 2506 quater, comma III, c.c., prevede solo un beneficium ordinis che presuppone esclusivamente la costituzione in mora del debitore. Altresì, ciascuna delle società risultanti dalla scissione può essere chiamata a rispondere solidalmente del passivo consolidato, ma solo la società cui il debito è trasferito o mantenuto ne risponde per intero; viceversa, le altre società ne rispondono solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per il soddisfacimento dei creditori. Le limitazioni del beneficium ordinis e della responsabilità non escludono la solidarietà tra debitori che per definizione rispondono in misura diversa della medesima prestazione.

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