Cass. civile, sez. I del 2016 numero 1095 (21/01/2016)



La partecipazione di una società a responsabilità limitata in una società di persone, anche di fatto, non esige il rispetto dell’art. 2361, comma II, c.c., dettato per la società per azioni, e costituisce un atto gestorio proprio dell’organo amministrativo, il quale non richiede - almeno allorché l’assunzione della partecipazione non comporti un significativo mutamento dell’oggetto sociale, fattispecie peraltro estranea al caso di specie - la previa decisione autorizzativa dei soci, ai sensi dell’articolo 2479, comma II, n. 5, c.c..

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