Cass. civile, sez. I del 2015 numero 5449 (18/03/2015)



La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile di società di persone determina la sua esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 c.c. - applicabile, come nella specie, ex art. 2293 c.c., alla società in nome collettivo - ed il bilanciamento tra la tutela della società e la massa creditoria del fallimento del socio si realizza, da un lato, evitando alla società l'eventualità pregiudizievole di avere il fallimento nella compagine e precludendo al fallimento di vendere la quota in via esecutiva; dall'altro, nel rendere oggetto della massa attiva fallimentare il credito di liquidazione della quota.
In una società di persone, per la redazione della situazione patrimoniale da assumere a base della liquidazione della quota di un socio uscente, non è possibile fare riferimento all'ultimo bilancio o comunque ai criteri di redazione del bilancio annuale di esercizio, ma deve aversi riguardo alla sua effettiva consistenza al momento della uscita del socio. Pertanto, posto che l'avviamento come elemento del patrimonio sociale, si traduce nella probabilità di maggiori profitti per i soci superstiti, nella determinazione del valore di detto bene debbono tenersi in conto non solo i risultati economici della gestione passata ma anche le prudenti previsioni della futura redditività dell'azienda.

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