Cass. civile, sez. I del 2014 numero 9846 (07/05/2014)




I patti parasociali costituiscono convenzioni atipiche che si pongono sul ‘piano parasociale’, in quanto riguardante i rapporti personali tra i soci e sul quale essi sono destinati ad operare, distinto dal 'piano sociale', concernente invece l'organizzazione della società e non direttamente investito da quei patti. È stato altresì chiarito come, ai fini della sua configurazione, non è essenziale che tutti i partecipanti rivestano la qualità di soci e che il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

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