Cass. civile, sez. I del 2014 numero 9475 (30/04/2014)



Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all'oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell'atto rispetto all'oggetto sociale, e tale strumentalità va ravvisata non solo sulla base della generica appartenenza dell'atto ad un tipo espressamente indicato tra le operazioni strumentali, ma anche sulla base dell'interesse della società.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la fideiussione rilasciata da una società a garanzia di un debito di altra società appartenente al medesimo gruppo rientrasse tra le operazioni strumentali utili o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale, anche in ragione dell'interesse della società garante a salvaguardare la partecipazione nella società garantita e, quindi, il patrimonio della partecipante e del gruppo cui entrambe le società appartenevano).

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