Cass. civile, sez. I del 2014 numero 24643 (19/11/2014)



Il contratto concluso dal falsus procurator non è nullo ma solo inefficace, la cui rilevazione è consentita solo su eccezione della parte falsamente rappresentata senza necessità di ricorrere a particolari formule ed anche in via implicita, essendo sufficiente, a tal fine, che la parte deduca la propria estraneità al rapporto dedotto in giudizio.

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