Cass. civile, sez. I del 2014 numero 10947 (19/05/2014)




Devono ritenersi configurati il trattamento e la conservazione illeciti di dati sensibili laddove nel bonifico bancario da parte dell’ente erogatore e dell’istituto di credito qualora nella disposizione effettuata la causale contiene un riferimento all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 in favore degli emotrasfusi danneggiati, costituendo detto richiamo una violazione della privacy dell’interessato. Secondo le indicazioni dell’ art. 22, infatti, ente erogatore e Banca avrebbero dovuto rispettivamente diffondere e conservare i dati stessi, utilizzando cifrature o numeri di codice non identificabili.

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