Cass. civile, sez. I del 2012 numero 8221 (24/05/2012)




E' sussumibile nell’ipotesi normativa di giusta causa di revoca dell’amministratore il caso in cui questi abbia partecipato ad un patto parasociale avente le caratteristiche del c.d. ‘‘sindacato di gestione’’ (in base al quale i partecipanti si obbligano, come amministratori, a svolgere i loro compiti di gestione della società in conformità a quanto voluto e deciso dalla direzione del sindacato a maggioranza semplice), pur essendo quest’ultimo pienamente valido ed efficace tra i partecipanti; ciò in quanto l’ipotesi di giusta causa di revoca degli amministratori trova fondamento nel principio normativo della esclusività della funzione gestoria.

I patti parasociali, pur vincolando esclusivamente le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, devono ritenersi illegittimi quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili, ma non quando siano destinati a realizzare un risultato pienamente consentito dall’ordinamento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2012 numero 8221 (24/05/2012)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti