Cass. civile, sez. I del 2012 numero 4184 (15/03/2012)



Due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all'estero non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tale intrascrivibilità - a seguito delle sentenze n. 138 del 2010 della Corte costituzionale e 24 giugno 2010 della Corte europea dei diritti dell'uomo non dipende più dall'inesistenza di un tale matrimonio o della sua invalidità ma della sua inidoneità a produrre qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano. I componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto - in particolare - se, secondo la legislazione italiana, non possono far valere né il diritto a contrarre il matrimonio, né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla vita familiare e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici comuni per far valere, in presenza appunto di specifiche situazioni, il diritto a un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

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