Cass. civile, sez. I del 2012 numero 19115 (06/11/2012)



La presunzione di contitolarità di un conto corrente dà luogo solo all’inversione dell’onere probatorio e può essere superata con presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.

È viziata la motivazione della sentenza di merito che, in sede di separazione personale, esclude la superabilità della presunzione di contitolarità del conto corrente bancario cointestato fra i coniugi in regime di separazione dei beni fra coniugi, laddove uno dei due sostenga di averlo alimentato da solo con accrediti di denaro personale, senza esaminare la relativa documentazione bancaria.

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