Cass. civile, sez. I del 2012 numero 11155 (04/07/2012)




Deve escludersi che il risarcimento danni a carico dell’ultimo amministratore dalla società a responsabilità limitata fallita sia automaticamente quantificabile nel differenziale fra attivo e passivo accertata in sede fallimentare, laddove il giudice del merito non motiva adeguatamente chiarendo come il mancato il rinvenimento delle scritture contabili abbia reso impossibile (o estremamente difficile) individuare e provare da parte della curatela gli effetti negativi che quelle operazioni hanno avuto sul patrimonio sociale e senza specificare in che modo, avuto riguardo alla natura ed alle caratteristiche di siffatte operazioni, ciò giustifichi la plausibilità dell’assunto secondo cui il pregiudizio da esse arrecato sia rapportabile alla differenza tara l'attivo e il passivo fallimentare.

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