Cass. civile, sez. I del 2011 numero 12644 (09/06/2011)




In tema di revocatoria fallimentare, l'estinzione della precedente passività come finalità ulteriore, rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal scopo utilizzati, secondo lo schema del collegamento funzionale, conferisce alla complessiva operazione un carattere anormale, alla stregua di una datio in solutum qualificabile come mezzo anomalo di pagamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 67, comma I, n. 2, legge fall.; ne deriva che siffatta qualificazione dell'atto estintivo rende superflua l'indagine in ordine alla prova della scientia decoctionis, competendo alla parte convenuta - nella specie l'accipiens - dimostrare, vincendo la relativa presunzione, la non conoscenza dello stato di insolvenza del debitore al momento dell'atto.

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