Cass. civile, sez. I del 2008 numero 21250 (06/08/2008)


L'esercizio del diritto di recesso, contrattualmente stabilito, deve essere valutato nel complessivo contesto dei rapporti intercorrenti tra le parti, al fine di accertare se esso sia stato esercitato secondo modalità e tempi che non rispondono a un interesse del titolare meritevole di tutela, ma al solo scopo di arrecare danno all'altro contraente, incidendo sulla condotta sostanziale che le parti sono obbligate a tenere per preservare il reciproco interesse all'esatto adempimento delle rispettiva prestazioni. In particolare, la clausola di buona fede nell'esecuzione del contratto opera come criterio di reciprocità, imponendo a ciascun delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra e costituisce un dovere giuridico autonomo, a carico delle parti contrattuali, a prescindere dalla esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da norme di legge, di modo che la sua violazione costituisce di per sé inadempimento con conseguente obbligo di risarcire il danno che ne sia derivato.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 2008 numero 21250 (06/08/2008)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti