Cass. civile, sez. I del 2007 numero 8222 (02/04/2007)


I. In tema di azzeramento del capitale sociale e di ricostituzione del medesimo, la mancata redazione del verbale della delibera da parte di un notaio, come prescritto dall'art. 2375, IIcomma, c.c. per le delibere riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria, non comporta inesistenza dell'atto, né impossibilità od illiceità dell'oggetto della delibera (che sono le sole ipotesi nelle quali la stessa é inficiata da nullità), ma dà luogo ad un vizio del procedimento integrante un'ipotesi di annullabilità della deliberazione. (Fattispecie anteriore all'operatività della riforma delle società di capitali, di cui al d.lgs. n. 6 del 2003). II. Nel caso in cui il capitale sociale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'operazione deliberata dalla società, in virtù del dettato dell'art. 2446 c.c., deve avvenire sulla scorta di una situazione patrimoniale, sulla quale devono essere raccolte le osservazioni del collegio sindacale. Detta situazione patrimoniale può essere anche surrogata dall'ultimo bilancio di esercizio, purche´ questo sia riferibile ad una data recente rispetto a quella di convocazione dell'assemblea.

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