Cass. civile, sez. I del 2007 numero 3695 (16/02/2007)


La fusione per incorporazione realizza una successione a titolo universale corrispondente alla successione mortis causa e produce gli effetti dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, della società incorporante che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati. Ma l'estinzione non riguarda l'incorporante, sicchè non si verifica alcun mutamento della titolarità dei rapporti giuridici dell'incorporante anche se posti in essere prima della fusione, restando la sostituzione nella titolarità dei rapporti pregressi limitata ai soli rapporti che in precedenza facevano capo alle società incorporate. Qualora in seguito a fusione per incorporazione, sia deliberata la modificazione della denominazione sociale della società incorporante, tale modifica costituisce una mera modifica dell'atto costitutivo, che non determina l'estinzione dell'ente e la nascita di un nuovo diverso soggetto giuridico.

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