Cass. civile, sez. I del 2007 numero 15963 (18/07/2007)


I patti parasociali, ed in particolare i sindacati di voto mediante i quali uno o più soci si impegnano ad esercitare in un determinato modo il voto in assemblea, non sono di per sè vietati. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull'attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell'accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l'elusione di norme o principi generali dell'ordinamento inderogabili ma non quando sia destinato a realizzare un risultato pienamente consentito dall'ordinamento.

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