Cass. civile, sez. I del 2007 numero 12316 (25/05/2007)


Le norme concernenti l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento ed è soltanto questa che è legittimata a dolersi della sua eventuale irritale continuazione. La mancata interruzione del processo non può essere rilevata di ufficio dal giudice e neppure essere eccepita dall'altra parte come motivo di nullità. L'interruzione non si realizza allorchè la causa interruttiva risulti esposta non allo scopo di conseguire l'effetto interruttivo previsto dal legislatore, ma per fini diversi. La modifica di denominazione sociale non determina l'estinzione della società preesistente e la successione ad essa di un'altra società.

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