Cass. civile, sez. I del 2007 numero 10121 (02/05/2007)


La clausola di prelazione prevista dallo statuto di una società a responsabilità limitata è dettata nell'interesse dei soci che intendono garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale; peraltro, in caso di retrocessione di quote oggetto di intestazione fiduciaria non vi è, dal punto di vista sostanziale, mutamento nelle persone dei soci, operando il fiduciante nell'interesse e secondo le istruzioni del mandante; pertanto, il fiduciante, che sia titolare di proprie quote, non può invocare il diritto di prelazione, in quanto il trasferimento delle quote al mandante fa parte del "pactum fiduciae". Nel caso di cessione di quote di società a responsabilità limitata, l'art. 2479 c.c., vigente all'epoca dei fatti, come oggi l'art. 2470 c.c., regola la forma del trasferimento perché sia opponibile alla società mentre nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione è valida ed efficace in virtú del semplice consenso manifestato dalle stesse. Quanto alla pretesa violazione del diritto di prelazione, si statuisce che la clausola di prelazione e` dettata nell'interesse dei soci che intendono in questo modo garantirsi contro il rischio di mutamento della compagine sociale. Ma e` evidente che nel caso dell'intestazione fiduciaria, non vi e`, dal punto di vista sostanziale, alcun mutamento nelle persone dei soci, posto che il fiduciante e` tenuto ad operare nell'interesse e seguendo le istruzioni del mandante, rispondendo altrimenti dei danni.

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