Cass. civile, sez. I del 2006 numero 12126 (23/05/2006)


La fattispecie incriminatrice della circonvenzione di incapace, prevista dall'art. 643 c.p., il cui scopo va ravvisato, più che nella tutela dell'incapacita` in sé e per sé considerata, nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in stato di menomazione psichica,deve annoverarsi tra le norme imperative la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullita` del contratto concluso in spregio della medesima.

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