Cass. civile, sez. I del 2005 numero 6278 (23/03/2005)


Nell'ipotesi di concessione in comodato da parte di un terzo di un bene immobile di sua proprietà perché sia destinato a casa familiare, il successivo provvedimento di assegnazione in favore del coniuge affidatario di figli minorenni o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti senza loro colpa, emesso nel giudizio di separazione o di divorzio, non modifica la natura o il contenuto del titolo di godimento sull'immobile, ma determina una concentrazione, nella persona dell'assegnatario, di detto titolo di godimento, che resta regolato dalla disciplina del comodato, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentirne la continuazione per l'uso previsto nel contratto, salva la sopravvenienza di un urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2 del Cc. E', pertanto, opponibile al proprietario comodante la suddetta assegnazione giudiziale di casa coniugale, se ricorrono gli indicati presupposti di fatto: destinazione a casa familiare del bene concesso in comodato e mancata allegazione e prova, da parte del proprietario comodante, della sopravvenienza di un suo urgente e imprevisto bisogno.

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