Cass. civile, sez. I del 2005 numero 10344 (17/05/2005)


La Corte di Cassazione afferma per la prima volta che anche in materia di separazione di coniugi, con riguardo all'assegno di mantenimento, deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dell'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorziale, stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria.

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