Cass. civile, sez. I del 2004 numero 5306 (16/03/2004)


Nel sistema di disciplina della stima dell'indennizzo espropriativo introdotto dall'articolo 5-bis del decreto legge n. 333 del 1992, caratterizzato dalla rigida dicotomia, che non lascia spazi per un tertium genus, tra aree edificabili (indennizzabili in percentuale al loro valore venale) e aree agricole o non classificabili come edificabili (tuttora indennizzabili in base a valori agricoli tabellari ai sensi della legge n. 865 del 1971), un'area va ritenuta edificabile quando, e per il solo fatto che, come tale, essa risulta classificata al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo dagli strumenti urbanistici, secondo un criterio di prevalenza o autosufficienza dell'edificabilità legale, mentre la cosiddetta edificabilità di fatto, rileva esclusivamente in via suppletiva, in carenza di strumenti urbanistici, ovvero in via complementare (e integrativa) agli effetti della determinazione del concreto valore di mercato dell'area espropriata, incidente sul calcolo dell'indennizzo.

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