Cass. civile, sez. I del 2004 numero 3973 (27/02/2004)


Se, da un lato, è vero che per la configurabilità dell'azienda non è indispensabile che l'impresa sia in atto, nondimeno occorre, dall'altro, che ne siano percepibili i potenziali elementi di identificazione, e, in particolare, il settore commerciale in cui quell'impresa opera ed opererà. Non è, infatti, possibile parlare d'azienda come se si trattasse di un insieme nuovo, ossia di un complesso di beni astrattamente utilizzabili in funzione commerciale, ma non specificamente volti ad un determinato commercio (neppure potenzialmente individuato), atteso che la loro caratteristica essenziale è quella di essere organizzati al conseguimento di un fine che deve, perciò, essere bene percepibile. La cessione dell'azienda, come presupposto per il possibile subingresso del cessionario nel contratto locatizio anche in difetto di consenso del locatore, richiede che, almeno al momento della cessione (salva la possibilità di cambiamenti successivi) vi sia una significativa continuità tra l'attività imprenditoriale svolta in quei locali dal cedente e quella che il cessionario si accinge a svolgervi, venendo altrimenti meno la finalità di tutela dell'avviamento che, pur non essendo, in quanto tale, un elemento costitutivo indispensabile dell'azienda è, però, a fondamento della norma dettata dalla legge speciale in materia di locazioni.Correttamente il giudice del merito ritiene la sussistenza di un grave inadempimento del conduttore di immobile adibito a uso diverso da quello di abitazione, tale da giustificare la risoluzione del contratto, nella circostanza che il conduttore abbia ceduto l'uso dell'immobile locato a un terzo senza il consenso del locatore per non essere tale cessione giustificata dal preteso trasferimento dì un ramo dell'azienda (trasferimento dichiarato nella specie simulato).

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