Cass. civile, sez. I del 2003 numero 5113 (03/04/2003)


Il diritto azionato dal creditore sociale insoddisfatto nei confronti del socio dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2456, II comma, cod. civ., conservando la propria causa (estranea al rapporto sociale) e la propria originaria natura giuridica, è soggetto al medesimo termine di prescrizione cui soggiacerebbe se esso fosse stato azionato direttamente nei riguardi della medesima società; deve pertanto escludersi che esso ricada tra quelli per i quali l'articolo 2949, I comma, cod. civ. stabilisce il termine di prescrizione quinquiennale.

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