Cass. civile, sez. I del 2003 numero 19531 (19/12/2003)


La trascrizione di una domanda giudiziale, al di fuori delle ipotesi tassativamente prefigurate dagli articoli 2652 e 2653 del Cc integra, indipendentemente dalla fondatezza o meno della domanda medesima, un illecito permanente potenzialmente. idoneo a produrre un danno risarcibile, avuto riguardo allo stato d'incertezza, determinato dalla trascrizione contra legem, circa la commerciabilità dell'immobile sul quale grava il vincolo e il conseguente intralcio all'alienazione del bene stesso. La relativa obbligazione risarcitoria giustifica la pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno a carico dell'autore dell'illecito, fermo restando che, in sede di liquidazione, il danneggiato dovrà dimostrare la concreta sussistenza del pregiudizio lamentato, senza di che la pronuncia medesima non potrà avere attuazione. L'indagine del giudice di merito sull'an debeatur è diretta ad accertare l'illiceità della condotta e la responsabilità del soggetto, nei cui confronti la domanda generica è stata proposta. Per l'accoglimento di tale domanda è sufficiente la prova di un fatto idoneo a produrre conseguenze dannose, secondo una valutazione di semplice probabilità e verosimiglianza, a meno che l'inesistenza del danno costituisca una realtà già acquisita al processo o percepibile senza bisogno di approfondimenti particolari, nel qual caso la condanna generica al risarcimento del danno non può essere pronunciata.

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