Cass. civile, sez. I del 2002 numero 5728 (19/04/2002)


Dopo la sent. n. 369 del 1996 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma sesto, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359, come sostituito dall'art. 1, comma sessantacinquesimo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui applica al risarcimento del danno da occupazione appropriativa (o cosiddetta accessione invertita) i criteri di determinazione stabiliti per l'indennizzo in caso di espropriazione per pubblica utilità, trova applicazione in tutti i giudizi in corso non definiti con sentenza passata in giudicato - intendendo per tale quella non più soggetta a quei mezzi di impugnazione normalmente denominati ordinari, con esclusione, pertanto, della sentenza provvisoriamente esecutiva o già eseguita, ove ancora suscettibile di impugnazione ordinaria - l'art. 3, comma sessantacinquesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha introdotto nel citato art. 5-bis il comma settimo-bis, per il quale, in caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settembre 1996, si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri di determinazione dell'indennità di cui al comma primo, con esclusione della riduzione del 40 per cento, ed inoltre l'importo del risarcimento è altresì aumentato del 10 per cento. (Nella specie, alla stregua del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'Appello che, investita della impugnazione dei criteri con i quali i primi giudici avevano liquidato il risarcimento del danno dovuto da un'Amministrazione comunale ai proprietari dei terreni oggetto di occupazione acquisitiva perfezionatasi in epoca antecedente alla data del 30 settembre 1996, aveva quantificato detto risarcimento in base allo "ius superveniens" di cui al comma sessantacinquesimo dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996.) In tema di espropriazione per pubblica utilità, la disposizione contenuta nell'art.23 della legge 25 giugno 1865 n.2359, secondo cui, a richiesta dei proprietari debbono comprendersi nell' espropriazione anche le frazioni residue dei beni che non siano più suscettibili di un utile destinazione, non è applicabile nel caso dell'occupazione appropriativa, nella quale l'effetto dell'estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione di essa, a titolo originario, in capo all'utente pubblico, trovano la loro causa indefettibile nell'occupazione illegittima del bene, unitamente alla sua radicale trasformazione, atteso che in siffatta ipotesi non può configurarsi una "assegnazione" in proprietà all'ente pubblico di beni o di parte di essi che non hanno formato oggetto di occupazione e tanto meno di trasformazione.Il debito della pubblica amministrazione derivante dall'illegittima occupazione di un suolo ha natura di debito di valore, sicchè, accertato il valore del suolo con riferimento al momento in cui esso è stato occupato definitivamente, tale valore deve essere attualizzato al momento della decisione, al fine di adeguarlo al mutato potere di acquisto della moneta. Sulla somma rivalutata vanno poi calcolati altresì gli interessi legali, in quanto rivalutazione monetaria ed interessi hanno finalità diverse, mirando la prima a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno, ed avendo i secondi funzione compensativa del mancato godimento della somma liquidata.

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