Cass. civile, sez. I del 2002 numero 5707 (19/04/2002)


La diversità di funzione tra gli istituti dell'arbitrato e dell'arbitraggio - composizione di una lite quanto al primo, integrazione del contenuto negoziale quanto al secondo - comporta che presupposto fondamentale dell'arbitrato è l'esistenza di un rapporto controverso, che, invece, difetta del tutto nell'arbitraggio, con la conseguenza che quest'ultimo, pur trovando applicazione in numerosi contratti tipici, non è configurabile nella transazione, della quale è presupposto essenziale una controversia attuale o prevista.

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