Cass. civile, sez. I del 2000 numero 8983 (05/07/2000)


La banca, che tramite un proprio dipendente, abbia su richiesta di un cliente correntista assicurato a quest'ultimo, telefonicamente o in un altro modo, circa l'esistenza di fondi per il pagamento di un assegno di conto corrente (cosiddetto "benefondi") è contrattualmente responsabile, configurando nella specie un rapporto di mandato, se le notizie date non risultano poi rispondenti alla situazione di fatto esistente al momento di detta richiesta e ciò con particolare riferimento all'inadempimento dell'obbligo di diligenza a carico dell'istituto di credito-mandatario, derivante dalla specifica natura dell'attività bancaria.

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