Cass. civile, sez. I del 2000 numero 8368 (20/06/2000)


L'azione ex art. 2449, primo comma, c.c., spettante al terzo creditore per il compimento da parte degli amministratori di nuove operazioni dopo la verificazione di un fatto che determina lo scioglimento della società, non si trasferisce al curatore fallimentare, in caso di fallimento della società e di esercizio da parte del curatore delle azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., atteso che la suddetta azione di responsabilità del terzo si distingue, per la diversità della causa petendi e del petitum, sia dall'azione sociale di responsabilità (art. 2393 c.c.) sia dall'azione dei creditori sociali prevista dall'art. 2394 c.c. La violazione del divieto di compiere nuove operazioni, peraltro, oltre a dar luogo a responsabilità diretta degli amministratori verso il terzo, può integrare il presupposto tanto dell'azione sociale di responsabilità (per violazione dei doveri imposti dalla legge) quanto dell'azione di responsabilità dei creditori sociali (per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale). II. Nessun ostacolo logico o giuridico può legittimamente frapporsi al riconoscimento della possibilità di un'interposizione fittizia di persona nella stipula di un contratto di società ex art. 2247, codice civile.

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