Cass. civile, sez. I del 2000 numero 5941 (10/05/2000)


La riunione delle cause in sede di appello è obbligatoria per il giudice soltanto nell'ipotesi di separata proposizione dell'impugnazione contro la stessa sentenza, ovvero in quella di impugnazione di sentenze diverse ma relative a controversia sostanzialmente e processualmente unitaria.Il vizio di costituzione del giudice, insanabile e rilevabile d'ufficio a norma dell'art. 158 c.p.c., è ravvisabile nella sola ipotesi di atti giudiziari posti in essere da persona estranea all'ufficio e non investita della funzione esercitata. (Il vizio "de quo" è stato, pertanto, escluso dalla S.C. con riferimento ad una fattispecie di ricorso ex art. 209 l. fall. - nel testo anteriore alla modifica di cui al d.lg. n. 270 del 1999 - proposto direttamente al giudice delegato alle procedure concorsuali del tribunale, anziché al presidente del tribunale stesso, cui spettava il compito di nominare "un giudice per l'istruzione ed i provvedimenti ulteriori").

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