Cass. civile, sez. I del 2000 numero 15192 (24/11/2000)
La responsabilità dello Stato, ai sensi dell'art. 13, comma 1, l. n. 117 del 1988, per i danni conseguenti a fatti costituenti reato commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni ed accertati dal giudice penale non è esclusa dalla circostanza che il comportamento del magistrato non sia diretto al conseguimento dei fini istituzionali, ma mosso da motivi personali ed egoistici, quando l'atto stesso, indipendentemente dalla sua concreta rispondenza o meno alle esigenze di giustizia, sia comunque collegato all'espletamento della funzione giudiziaria, inserendosi nell'ambito di un procedimento quale forma di trattamento dello stesso.