Cass. civile, sez. I del 2000 numero 14027 (25/10/2000)


Ai sensi dell'art. 72 comma 4 l. n. 2359 del 1865 deve essere attribuito, all'immobile oggetto di espropriazione, il medesimo valore, sia ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione provvisoria sia per la liquidazione dell'indennità di espropriazione. Ne segue, pertanto, che erroneamente il giudice del merito esclude - sul piano astratto - ogni rapporto di pregiudizialità tra il giudizio volto alla quantificazione dell'indennità di occupazione e quello, distinto, pendente tra le stesse parti, diretto alla determinazione dell'indennità di espropriazione e la relativa pronunzia deve essere cassata con remissione della causa al giudice "a quo" perché accerti se ricorrono, per la sospensione gli altri presupposti di cui all'art. 295 c.p.c.

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