Cass. civile, sez. I del 2000 numero 1375 (08/02/2000)


In tema di azione di responsabilità promossa dal curatore contro amministratori, liquidatori e sindaci, il danno non può essere identificato nella differenza tra attivo e passivo fallimentare, a meno che non si dimostri che il dissesto economico della società e il conseguente fallimento si siano verificati per fatto imputabile ai medesimi. Non basta pertanto, a configurare la responsabilità di amministratori, liquidatori e sindaci, dare rilevanza come evento dannoso al disavanzo fallimentare, ma occorre dimostrare la specifica violazione dei doveri imposti dalla legge. D'altra parte la prova della violazione di tali obblighi non giustifica la condanna al risarcimento del danno, se non si dimostri, da parte del curatore, che tali violazioni abbiano cagionato un pregiudizio alla società.

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