Cass. civile, sez. I del 2000 numero 1217 (04/02/2000)


In tema di appalti di opere pubbliche, l'appaltatore può del tutto legittimamente invocare la risoluzione del contratto stipulato con l'ente committente in base alle regole generali dettate per l'inadempimento contrattuale, senza che l'eventuale provvedimento di rescissione adottato successivamente dall'Amministrazione sia di ostacolo all'esame (ed all'eventuale accoglimento) della domanda risolutoria, atteso che la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti ai diritti ed agli obblighi scaturenti da un contratto di appalto di opere pubbliche non resta esclusa per il fatto che il committente si sia avvalso della facoltà di rescindere il rapporto con proprio atto amministrativo ai sensi dell'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F - stante l'inidoneità dell'atto autoritativo ad incidere sulle suddette posizioni soggettive, inerenti ad un contratto di natura privatistica. Ne consegue che il giudice ordinario adito ben può accertare l'effettiva esistenza delle condizioni di legittimità della pronunciata rescissione, sia pur al limitato scopo (e nel rispetto dei limiti interni delle proprie attribuzioni giurisdizionali) della disapplicazione, in via incidentale, del provvedimento amministrativo - se "contra legem" onde statuire sulla domanda di risoluzione preventivamente introdotta dall'appaltatore. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha, ancora, specificato che, nella valutazione del provvedimento amministrativo di rescissione del contratto, il giudice deve valutare le situazioni soggettive nascenti dal contratto stesso alla luce della loro natura paritaria - tale, cioè, da non consentirne la degradazione ad interesse legittimo - ed attraverso un'indagine globale ed unitaria, coinvolgente il comportamento di ciascuna delle parti e l'influenza che questo ha dispiegato su quello dell'altra, non tollerando l'unitarietà del rapporto obbligatorio una valutazione frammentaria e settoriale dell'agire dei singoli contraenti).

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