Cass. civile, sez. I del 1999 numero 9795 (14/09/1999)


Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società. Peraltro, la individuazione, a tali fini, della figura del cosiddetto "amministratore di fatto" presuppone che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea e ed occasionale. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto la disciplina delle responsabilità degli amministratori della società di capitali a carico di un soggetto il quale, pur privo di qualsiasi qualificazione formale, si era ingerito in modo sistematico nella gestione sociale, desumendo tale circostanza dai "numerosissimi" bigliettini rinvenuti presso la sede sociale in cui costui si era qualificato come direttore generale della società, e dal fatto, ritenuto sufficientemente provato, che lo stesso "firmava per la società").

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