Cass. civile, sez. I del 1999 numero 9286 (03/09/1999)


Il concetto di indennità cosiddetta "virtuale" di espropriazione, con cui si esprime l'esigenza che la base di calcolo dell'indennità di occupazione di urgenza debba commisurarsi a quella dell'indennità di espropriazione, si deve ritenere applicabile a tutti i casi in cui l'occupazione non sia seguita da formale espropriazione e, quindi, tanto al caso in cui all'occupazione sia conseguita la cosiddetta irreversibile trasformazione del fondo, quanto al caso in cui all'occupazione non sia più seguita in via definitiva la prevista destinazione del bene alla esecuzione dell'opera pubblica, poiché al fine della suddetta commisurazione assume rilievo assorbente il carattere "preliminare" dell'occupazione, mentre resta ininfluente il successivo svolgersi della vicenda ablativa. Tale conclusione è imposta, sia dalla considerazione della modificazione del comma 6 dell'art. 5 bis della l. n. 359 del 1992, introdotta dall'art. 1 comma 65 della l. n. 549 del 1995, con la sostituzione del riferimento originario all'indennità di espropriazione con il riferimento (concernente l'applicabilità retroattiva dei nuovi criteri) ad ogni "indennizzo" (pur non ancora definitivamente determinato), sia dal rilievo che l'applicazione della cosiddetta indennità "virtuale" nel solo caso di cosiddetta accessione invertita per irreversibile trasformazione del fondo si concreterebbe nell'attribuzione di un trattamento di maggior favore - quello espresso dal risarcimento del danno liquidato secondo i criteri di cui al comma 7 bis del citato art. 5 - bis - ad un'ipotesi che si presenta meno idonea a comprimere il diritto di proprietà, qual è quella di difetto di utilizzazione del bene, per il fatto che di esso può ottenersi la restituzione. Ferma, dunque, la commisurazione della base di calcolo dell'indennità di occupazione a quella dell'indennità di espropriazione, anche nel caso dell'occupazione definitivamente non seguita dall'utilizzazione del bene, deve, tuttavia, escludersi che in tale caso possa trovare applicazione la riduzione del 40% , prevista dal comma 1 del citato art. 5 - bis ed evitabile solo con la cessione volontaria, di cui al comma 2 della norma, poiché, avendo scelto la p.a. di non utilizzare il bene, detta cessione in questo caso è impossibile ed essendolo per la scelta dell'amministrazione, non è ammissibile che la posizione del privato possa negativamente essere incisa da detta scelta.

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