Cass. civile, sez. I del 1999 numero 3514 (10/04/1999)


L'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori è opponibile ai terzi quando risulti la conoscibilità di tale estraneità tramite l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della società, in relazione ai quali siano state rispettate le formalità pubblicitarie. L'azione della società per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto d'interessi è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, cod.civ..

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