Cass. civile, sez. I del 1999 numero 3074 (30/03/1999)


Ricorre la responsabilità civile dell'amministrazione di un istituto scolastico, per inottemperanza al dovere di sorveglianza, qualora la stessa non si protragga per tutto il tempo in cui gli allievi minorenni sono ad esso affidati. Tale servizio di sorveglianza non può essere interrotto per la semplice assenza dell'insegnante. Sussiste nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'amministrazione scolastica e il fatto doloso del terzo, laddove questo evento sia prevedibile in relazione a precedenti dello stesso genere noti e già verificatisi frequentemente.L'istituto di istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui essi gli sono affidati, e quindi fino al subentro, almeno potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate; tale dovere di sorveglianza, pertanto, permane per tutta la durata del sevizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l'assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un istituto tecnico statale a risarcire i danni riportati da un minore che, uscito anticipatamente dalla scuola per l'assenza dell'insegnante che avrebbe dovuto tenere lezione nell'ultima ora, era stato accoltellato da alcuni giovani rimasti sconosciuti).

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