Cass. civile, sez. I del 1999 numero 12310 (05/11/1999)


La posizione del socio illimitatamente responsabile di una società personale non è assimilabile a quella di un fideiussore, sia pure ex lege, poiché mentre quest'ultimo garantisce un debito altrui e per tale ragione, una volta effettuato il pagamento, ha azione di regresso per l'intero nei confronti del debitore principale e si surroga nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 cod. civ.), il socio illimitatamente responsabile risponde con il proprio patrimonio di debiti che non possono dirsi a lui estranei, in quanto derivanti dall'esercizio dell'attività comune (al cui svolgimento, data l'assenza di un'organizzazione corporativa, partecipa direttamente: artt. 2257 e 2258 cod. civ.), ed è anzi tenuto, ove i fondi sociali risultino insufficienti, a provvedere anche mediante contribuzioni aggiuntive a quelle effettuate all'atto dei conferimenti (art. 2280 cod. civ.), onde l'impossibilità di ammettere (ex art. 1954 cod. civ.) un'azione di regresso contro la società del socio che abbia provveduto al pagamento di un debito sociale e l'inapplicabilità degli artt. 1953,1955 e 1957 cod. civ., che hanno la loro giustificazione nell'esigenza di salvaguardare la possibilità del regresso del fideiussore. Tali conclusioni non trovano ostacolo nel fatto che anche le società personali costituiscano centri di imputazione di situazioni giuridiche distinti dalle persone dei soci, posto che siffatta soggettività ha carattere transitorio e strumentale, essendo i diritti e gli obblighi ad esse imputati destinati a tradursi in situazioni individuali in capo ai singoli membri.In presenza di una cessione, da parte di una società di persone, della propria azienda ad altro soggetto, senza che la cedente sia stata liberata dai debiti relativi all'azienda ceduta, la determinazione di una situazione di coobbligazione solidale fra la cedente ed il cessionario verso i creditori per detti debiti, non determina a favore del socio illimitatamente responsabile della società cedente una estensione del beneficio della preventiva escussione ex artt. 2268 e 2304 cod. civ., di modo da abilitarlo ad opporre al creditore che gli richieda il pagamento non solo l'operatività di tale beneficio con riguardo al patrimonio della società cedente, ma anche con riferimento al patrimonio del cessionario, atteso che il suddetto beneficio concerne solo il rapporto fra il socio e la società cui partecipa e tenuto conto, d'altro canto, che la solidarietà non implica che tutti i condebitori siano tenuti nella stessa posizione.

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