Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10147 (20/09/1999)


Per il disposto dell'art. 9 legge fallimentare la competenza a dichiarare il fallimento spetta al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sua sede principale, ove cioè promuova sul piano organizzativo i suoi affari, tale luogo di regola coincidendo con quello della sede legale. Tuttavia, siffatta presunzione di coincidenza, può essere vinta dalla prova del carattere meramente fittizio e formale della sede legale, ovvero della diversa ubicazione di tutte le attività direzionali dell'impresa e della loro parte più significativa, restando in ogni caso irrilevante il trasferimento della sede legale non accompagnato dal reale trasferimento del centro propulsore o contestuale all'effettiva cessazione di alcune attività dell'impresa stessa.

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