Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10070 (17/09/1999)


L' iscrizione di un credito per capitale al passivo concorsuale fa collocare nello stesso grado anche il credito per interessi maturato limitatamente alle due annate anteriori e a quella in corso alla data di dichiarazione di fallimento, ma soltanto quando "corrispettivi". Infatti, l' art.2855 cod. civ. fa riferimento, come si desume dalla espressione usata nel secondo comma, ove si fa menzione dell' iscrizione al passivo concorsuale di un capitale " che produce interessi ", ai soli interessi compensativi, che costituiscono una remunerazione del capitale, e non a quelli moratori, i quali trovano il loro presupposto in un ritardo imputabile al debitore.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. I del 1999 numero 10070 (17/09/1999)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti