Cass. civile, sez. I del 1998 numero 8703 (02/09/1998)


In tema di revocatoria fallimentare, l' estinzione di una precedente passività come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei singoli negozi a tal fine utilizzati (secondo lo schema del cosiddetta "collegamento funzionale") conferisce all' operazione complessivamente realizzata un carattere "anormale", in tali termini qualificandosi anche l' atto terminale (di per sé neutro) di estinzione del debito, con conseguente presunzione semplice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore così soddisfatto. L' anormalità del collegamento negoziale (e la conseguente revocabilità dei successivi atti di pagamento) può, peraltro, emergere anche in relazione a vicende estintive di passività sorte successivamente alla stipula dei negozi collegati, secondo un apprezzamento del giudice di merito che, condotto secondo criteri di logica ermeneutica e di corretto apprezzamento delle risultanza di fatto, si sottrae al sindacato della corte di legittimità (nella specie, il curatore di un fallimento convenne in revocatoria un istituto bancario assumendo che la società fallita aveva, prima dell' apertura della procedura concorsuale, usufruito di linee di credito mediante affidamento in conto corrente ordinario ed anticipazioni su crediti verso Usl, e che la banca, pochi mesi prima del fallimento, aveva ottenuto il ripianamento di gran parte delle esposizioni debitorie grazie alla riscossione dei crediti predetti, risultando a ciò legittimata per effetto di alcuni mandati all' incasso "in rem propriam" rilasciati dalla fallita in relazione a crediti sorti dopo il rilascio dei mandati stessi - essendo le anticipazioni della banca avvenute successivamente alla data del rilascio dei mandati, sulla base delle richieste della società anch' esse posteriori ai mandati stessi-. Il giudice di merito ritenne, pertanto, che il conferimento al creditore di un mandato a riscuotere crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi, con il quale le parti avessero perseguito -indirettamente- il medesimo scopo solutorio della cessione del credito, integrava gli estremi del "mezzo anormale di pagamento", con conseguente revocabilità dei relativi atti: la S.C., nel confermare la pronuncia, ha sancito il principio di diritto di cui in massima).

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