Cass. civile, sez. I del 1998 numero 8472 (26/08/1998)


Nei compiti dell'organo gestionale di una società di persone, ai sensi degli artt. 2266,2298 e 2318 cod. civ., sono "naturalmente" compresi (in carenza di espressa limitazione) non solo gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero gli atti conservativi, ma anche quelli dispositivi, se configurano strumenti per la realizzazione degli scopi perseguiti dalla società e siano di conseguenza riconducibili all'oggetto sociale. Pertanto, quando due società, di cui una di persone e l'altra di capitali, sono state create per operare in modo affiancato e coordinato nello stesso settore produttivo e commerciale, con partecipazioni in larga misura sovrapposte ed inoltre con fini convergenti, senza confronto concorrenziale, l'amministratore della società di persone, in carenza di esplicita deroga nell'atto costitutivo, ha il potere di concedere fideiussione per le esposizioni bancarie dell'altra, dovendo la fideiussione ritenersi compresa nell'oggetto sociale, essendo l'efficienza e la salute della società garantita obbiettivi anche della prima. Quando tutti i soci di una società di persone siano anche soci di una società di capitali con partecipazione complessivamente tale da garantirne il controllo e le due società perseguano progetti imprenditoriali di tipo unitario o quantomeno coordinato, la fideiussione che la società di persone rilasci per assicurare il finanziamento della società di capitali amministrata dallo stesso soggetto non può ritenersi stipulata in conflitto di interessi e, quindi, con gli effetti di cui all'art. 1394 cod. civ., atteso che il buon andamento della società di capitali si riverbera necessariamente a vantaggio della società di persone. Infatti il conflitto di interessi di cui alla norma su citata postula un rapporto di incompatibilità fra le esigenze del rappresentato e quelle personali del rappresentante o di un terzo che egli a sua volta rappresenti, rapporto che va riscontrato non in termini astratti ed ipotetici, ma con riferimento specifico al singolo atto, di modo che è ravvisabile esclusivamente rispetto al contratto le cui intrinseche caratteristiche consentano l'utile di un soggetto solo passando attraverso il sacrificio dell'altro. Detta situazione, peraltro, integrando una ragione d'annullabilità per vizio della volontà negoziale, è da apprezzarsi con riferimento al tempo del perfezionamento del contratto, restando irrilevanti le vicende successive; l'atto idoneo al conseguimento degli obbiettivi del rappresentato, pure se convergenti con quelli del rappresentante, non è invalidabile a posteriori per eventi sopraggiunti che possano contrapporre interessi prima paralleli.

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