Cass. civile, sez. I del 1998 numero 12740 (21/12/1998)


Quando l'apertura di credito sia destinata a ridurre passività pregresse, invece che ad assicurare una ulteriore disponibilità per il cliente, la garanzia eventualmente costituita in quell'occasione deve intendersi riferita al debito preesistente e la sua revocabilità è conseguentemente regolata dal primo, anziché dal secondo comma dell'art. 67 legge fall.

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